⚠️ Importante: le presenti condizioni sono fornite a titolo di versione di riferimento. Prima della pubblicazione definitiva sono sottoposte alla revisione di un avvocato specializzato in diritto commerciale B2B. La versione giuridicamente vincolante è quella allegata al preventivo o al contratto firmato tra le parti.
Sommario
- Articolo 1 — Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 — Ordine e formazione del contratto
- Articolo 3 — Durata, rinnovo e risoluzione
- Articolo 4 — Prezzi e condizioni di pagamento
- Articolo 5 — Obblighi di Caeterra
- Articolo 6 — Obblighi del cliente
- Articolo 7 — Proprietà degli arredi
- Articolo 8 — Responsabilità e garanzie
- Articolo 9 — Subappalto
- Articolo 10 — Forza maggiore
- Articolo 11 — Proprietà intellettuale
- Articolo 12 — Dati personali
- Articolo 13 — Riservatezza
- Articolo 14 — Legge applicabile e foro competente
Articolo 1 — Oggetto e ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito « CGV ») disciplinano i rapporti contrattuali tra Caeterra, SAS con capitale di 1 000 €, iscritta al Registro delle imprese di Arras con il numero 921 547 956, con sede legale in 17 boulevard de Strasbourg, 62000 Arras (di seguito « Caeterra » o « il Prestatore »), e qualsiasi cliente professionale (di seguito « il Cliente ») che sottoscriva uno dei servizi proposti con il marchio Easy to Change.
I servizi comprendono in particolare: la fornitura di arredo urbano (posacenere da esterno di design e antincendio, posacenere da parete), la raccolta regolare dei mozziconi, il riciclo a ciclo chiuso tramite partner autorizzati, il rilascio di un documento di tracciabilità dei rifiuti e il supporto alla sensibilizzazione dei fumatori in loco.
Le presenti CGV si applicano a qualsiasi ordine, salvo deroga espressa e scritta riportata nel preventivo o nel contratto firmato. Esse prevalgono su qualsiasi condizione di acquisto proveniente dal Cliente, salvo diverso accordo scritto.
Articolo 2 — Ordine e formazione del contratto
Ogni ordine è preceduto da un preventivo nominativo e personalizzato redatto da Caeterra, valido 30 giorni dalla data di emissione.
Il contratto si perfeziona con la firma del preventivo da parte del Cliente (firma autografa o elettronica), che vale accettazione piena e integrale delle presenti CGV. Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle CGV e di accettarle senza riserve.
Qualsiasi modifica dell'ordine successiva alla firma deve essere oggetto di un'appendice scritta firmata da entrambe le parti.
Articolo 3 — Durata, rinnovo e risoluzione
I servizi di raccolta regolare sono conclusi per una durata compresa tra 12 e 48 mesi, secondo quanto precisato nel preventivo. Tale durata è definita « ferma »: non è possibile alcuna risoluzione anticipata salvo grave inadempimento dell'altra parte (si veda di seguito).
Al termine del periodo fermo, il contratto è rinnovato tacitamente per periodi di 12 mesi, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi mezzo equivalente, inviata almeno 3 mesi prima della scadenza.
Risoluzione anticipata per grave inadempimento: in caso di mancata esecuzione da parte di una delle parti di uno dei suoi obblighi essenziali, l'altra parte può risolvere il contratto di diritto, 30 giorni dopo l'invio di una diffida rimasta senza esito, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Articolo 4 — Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi sono indicati in euro, IVA esclusa. L'IVA applicabile è aggiunta secondo l'aliquota in vigore alla data di fatturazione.
I prezzi sono fermi per la durata iniziale del contratto. A ogni rinnovo tacito, possono essere rivisti annualmente in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi dei servizi alle imprese, previa notifica al Cliente almeno 60 giorni prima della data di efficacia.
Modalità di pagamento: salvo diversa pattuizione nel preventivo, le fatture sono pagabili mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di fattura. La cadenza di fatturazione è mensile, trimestrale o annuale secondo quanto precisato nel preventivo.
Ritardo di pagamento: in conformità con la direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (attuata in Italia dal D.lgs. 231/2002), qualsiasi ritardo comporta, senza necessità di previa diffida:
- Il versamento di interessi di mora al tasso della BCE maggiorato di 10 punti.
- Un'indennità forfettaria per costi di recupero di 40 € per fattura non pagata (art. 6 della direttiva 2011/7/UE).
- Un'indennità supplementare qualora i costi effettivamente sostenuti siano superiori a tale importo forfettario, su giustificazione.
Articolo 5 — Obblighi di Caeterra
Caeterra si impegna a:
- Consegnare e installare gli arredi ordinati nei tempi concordati nel preventivo.
- Garantire la raccolta regolare dei mozziconi secondo la frequenza definita (mensile, bimestrale o trimestrale).
- Garantire la tracciabilità del rifiuto mediante il rilascio di un documento di tracciabilità a ogni raccolta.
- Conferire i mozziconi raccolti a una filiera di riciclo autorizzata (partner MéGO! e clikeco).
- Mettere a disposizione del Cliente un reporting trimestrale dei volumi raccolti e riciclati.
- Rispettare i propri obblighi di legge in materia di igiene, sicurezza e ambiente.
Articolo 6 — Obblighi del cliente
Il Cliente si impegna a:
- Mettere a disposizione ubicazioni idonee per l'installazione degli arredi (accessibilità, distanza dagli ingressi conformemente alla normativa, rispetto delle regole applicabili ai locali aperti al pubblico ove pertinente).
- Consentire l'accesso al sito delle squadre di Caeterra (o dei suoi partner in subappalto) per le operazioni di raccolta nelle date concordate.
- Sensibilizzare i propri collaboratori al corretto utilizzo dei posacenere (utilizzo effettivo, nessun conferimento di altri rifiuti nei posacenere).
- Saldare le fatture nei termini concordati.
- Informare Caeterra di qualsiasi cambiamento sostanziale relativo al sito (cambio di indirizzo, chiusura, modifica del numero di aree fumatori).
Articolo 7 — Proprietà degli arredi
Salvo diversa indicazione nel preventivo, gli arredi (posacenere, supporti) restano di proprietà di Caeterra per tutta la durata del contratto. Sono messi a disposizione del Cliente a titolo di locazione-servizio, inscindibile dal servizio di raccolta.
Al termine del contratto, salvo diverso accordo, Caeterra ritira gli arredi a proprie spese entro 30 giorni dalla risoluzione effettiva. Il Cliente è tenuto a restituirli in normale stato di funzionamento, fatta salva la ragionevole usura legata all'uso.
Per gli ordini che includono una cessione di proprietà degli arredi (opzione « acquisto definitivo » indicata nel preventivo), la proprietà è trasferita al Cliente alla consegna e dopo il pagamento integrale.
Articolo 8 — Responsabilità e garanzie
Caeterra è tenuta a un'obbligazione di mezzi. La sua responsabilità può essere invocata solo in caso di colpa provata.
Gli arredi consegnati sono garantiti contro qualsiasi difetto di progettazione o di fabbricazione per 24 mesi dalla consegna. La garanzia non copre i danneggiamenti volontari, il vandalismo o un uso non conforme alla destinazione del prodotto.
In caso di danno imputabile a Caeterra, il risarcimento è limitato al danno diretto, con esclusione di qualsiasi danno indiretto (perdite di fatturato, danno all'immagine, perdita di chance), ed è limitato all'importo delle somme effettivamente versate dal Cliente negli ultimi 12 mesi.
Articolo 9 — Subappalto
Caeterra si riserva la facoltà di affidare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi a subappaltatori di sua scelta, in particolare i suoi partner operativi MéGO! (riciclo in filiera dedicata) e clikeco (logistica della raccolta). Caeterra resta l'unica responsabile della corretta esecuzione dei servizi nei confronti del Cliente.
Articolo 10 — Forza maggiore
Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile del ritardo o della mancata esecuzione dei propri obblighi in caso di forza maggiore (evento esterno, imprevedibile e irresistibile). Sono in particolare considerati casi di forza maggiore: sciopero generale, catastrofe naturale, pandemia dichiarata, conflitto armato, provvedimento amministrativo di chiusura.
La parte impedita deve informarne l'altra nel più breve tempo possibile. Se l'evento perdura oltre 60 giorni, ciascuna delle parti potrà risolvere il contratto senza indennità.
Articolo 11 — Proprietà intellettuale
L'insieme degli elementi forniti da Caeterra (design dei posacenere, foto, documenti di comunicazione, marchio « Easy to Change ») resta di sua proprietà esclusiva. Al Cliente è concessa una licenza d'uso limitata all'esecuzione del presente contratto. Qualsiasi riproduzione o diffusione per altre finalità è vietata senza previo accordo scritto.
Reciprocamente, gli elementi di marchio del Cliente (logo, identità visiva) restano di sua proprietà. Il Cliente autorizza espressamente Caeterra a menzionare il proprio nome e logo nelle sue referenze commerciali, salvo opposizione scritta formulata al momento della firma del contratto.
Articolo 12 — Dati personali
Le modalità di trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono dettagliate nella nostra informativa sulla privacy. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi del GDPR applicabili ai rispettivi ruoli (titolare del trattamento, responsabile del trattamento, ove pertinente).
Articolo 13 — Riservatezza
Ciascuna parte si impegna a mantenere rigorosamente riservata qualsiasi informazione di natura commerciale, tecnica o finanziaria di cui venga a conoscenza in occasione del contratto, per tutta la sua durata e per 3 anni dopo il suo termine.
Articolo 14 — Legge applicabile e foro competente
Le presenti CGV sono soggette al diritto francese. Qualsiasi controversia relativa alla loro formazione, interpretazione o esecuzione sarà sottoposta, in mancanza di risoluzione amichevole, alla competenza esclusiva dei tribunali di Arras (Francia), nonostante la pluralità di convenuti o la chiamata in garanzia. Resta inteso che i clienti che agiscono in qualità di consumatori conservano il diritto di adire i tribunali del proprio luogo di residenza ai sensi del Regolamento Bruxelles I-bis (n. 1215/2012, artt. 17-19).
Ultimo aggiornamento: luglio 2026. Versione 1.0.